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Accordi bilaterali tra Italia e Albania



Gli accordi bilaterali tra l’Italia e l’Albania riguardano principalmente la tassazione e la sicurezza sociale. Vediamo alcuni aspetti importanti:

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana hanno concluso una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Questo accordo mira a prevenire situazioni in cui lo stesso reddito o patrimonio venga tassato due volte, sia in Albania che in Italia1.
Tali accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.

Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale

Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, le prestazioni previdenziali (pensioni) e le prestazioni assistenziali (assegni di inabilità, indennità di disoccupazione, prestazioni di sostegno al reddito, assistenza sanitaria) sono garantite ai residenti di ciascun paese UE così come ai cittadini degli altri paesi membri in maniera reciproca grazie all’applicazione dei Regolamenti Comunitari.

Con i paesi extra UE, sono stipulate invece le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, atti di diritto internazionale con i quali ciascuno Stato si impegna ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini dell’altro Stato, garantendo loro gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini.

Gli accordi bilaterali, a differenza dei regolamenti comunitari, per essere operanti nell’ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria.

Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi:
  • Parità di trattamento: Ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell’altro Stato convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini.
  • Mantenimento dei diritti acquisiti: Possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza, anche se a carico di un altro Stato.
  • Totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione: I periodi di lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati si cumulano per acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche



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